Con la sentenza numero 154,
depositata oggi, la Corte costituzionale ha rigettato diverse
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma
2, e 5 del decreto legislativo numero 6 del 2016 e 16, comma 15,
del Codice della strada, sollevate dal Tribunale di Firenze in
composizione monocratica, chiamato a giudicare una persona
imputata del reato di guida senza patente con recidiva
infrabiennale. In base al verdetto, dunque, non è illegittima la
perdurante rilevanza penale, come ipotesi di reato, della
condotta di guida senza patente in caso di recidiva
infrabiennale. Né viola la costituzione il calcolo della pena
che è detentiva e non solo pecuniaria
In particolare, il dubbio di illegittimità costituzionale
avanzato dal giudice fiorentino riguardava in via principale il
comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo, nella
parte in cui, dopo aver chiarito che la depenalizzazione (salve
talune eccezioni) dei reati sanzionati con la sola pena
pecuniaria si applica anche a quelli che, nelle ipotesi
aggravate, sono puniti con pena detentiva, “sola, alternativa o
congiunta a quella pecuniaria”, precisa che “in tal caso le
ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato”. La Corte ha ritenuto non fondato tale dubbio, anche se
limitato al solo caso del reato di guida senza patente (come, in
via subordinata, richiesto dal giudice di Firenze), rilevando
che il legislatore delegato, nell’attribuire il massimo ambito
applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata
dalla legge delega, così valorizzando le generali finalità di
deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione,
ha, tuttavia, lasciato doverosamente ferma la rilevanza penale
delle fattispecie aggravate dei reati di cui si tratta, per le
quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più
accentuato disvalore del fatto, anche (o soltanto) la pena
detentiva. Tali fattispecie, osserva ancora la Corte, non
sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo
del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di
operatività della depenalizzazione – l’essere, cioè, il reato
punito unicamente con pena pecuniaria – alla sola fattispecie
base.
In via subordinata, il Tribunale di Firenze aveva censurato
l’articolo 116, comma 15, del codice della strada, che continua
ad annettere rilievo penale all’illecito commesso da chi sia
recidivo nel biennio, in quanto tale previsione farebbe
dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra
persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una
condizione soggettiva dell’agente (la recidiva nel biennio)
priva di incidenza sull’offesa al bene giuridico protetto,
configurando una responsabilità penale cosiddetta “d’autore”.
Inoltre, la disposizione censurata enfatizzerebbe oltre misura
il peso della recidiva sul piano sanzionatorio. La Corte ha
giudicato – tra l’altro – non fondata anche questa censura,
sottolineando che, nel caso in esame, la precedente condotta che
viene in rilievo non è priva di correlazione con la condotta di
guida senza patente, essendo costituita proprio dalla
commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito.
Inoltre, la recidiva, per assumere rilievo agli effetti
dell’articolo 116, comma 15, del codice della strada, deve
manifestarsi in un arco temporale circoscritto a soli due anni.
Tale accertamento non assume le fattezze di un marchio
incancellabile. La Consulta ha, ancora, escluso che sia
riscontrabile nella specie un fenomeno di abnorme
sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito,
rilevando che la guida senza patente rappresenta comunque un
illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli
contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento
di un’attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza
stradale e per l’incolumità delle persone e delle cose, in
difetto del titolo abilitativo, che attesta l’idoneità del
soggetto a esercitarla. Infine, sulla base delle argomentazioni
svolte con riferimento al rigetto della sollevata questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 116, comma 15, del
codice della strada, la Consulta ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale della medesima
disposizione – sollevata, in estremo subordine, dal Tribunale di
Firenze – nella parte in cui, nell’ipotesi di recidiva nel
biennio, prevede l’applicazione di una pena detentiva anziché
pecuniaria.
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