Sono confermate le maxi multe
inflitte nel settembre scorso dall’Antitrust a Q8 (172.592.363
euro) ed Eni (336.214.660 euro) per intesa restrittiva della
concorrenza nel settore della vendita del carburante per
autotrazione. L’ha deciso il Tar del Lazio con due pressoché
identiche sentenze. Cosa diversa, quanto alla posizione di Esso
Italiana (sanzionata con 129.363.561 euro), nei confronti della
quale i giudici hanno rimesso la questione all’Autorità ai fini
di una rideterminazione della sanzione. Una vicenda complessa,
quella conclusa con sentenze lunghe e tecniche, a rispondere a
tutti i punti di censura proposti. Dall’istruttoria, avviata nel
marzo 2023 grazie a un whistleblower, è emerso che i principali
operatori petroliferi si erano coordinati per determinare il
valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.
Alla fine l’Autorità accertò l’esistenza di un’intesa
restrittiva della concorrenza, irrogando sanzioni per un totale
complessivo di 936.659.087 euro. In sostanza – secondo quanto
scrisse l’Antitrust – era emerso che le società si erano
coordinate attraverso scambi d’informazioni diretti o indiretti
per determinare il valore della componente bio inserita nel
prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per
ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore).
Il cartello contestato e sanzionato avrebbe avuto inizio il 1°
gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2023; sarebbe stato facilitato
dalle comunicazioni contenute in numerosi articoli pubblicati su
“Staffetta Quotidiana”. Rispondendo alle censure incentrate
sulla carenza e sul travisamento dell’istruttoria e, sotto un
ulteriore aspetto, sul difetto di prova della finalità
collusiva, il Tar ha ritenuto che il “quadro” illustrato
dall’Autorità “ha assunto una consistenza ed un grado di
condivisione tra tutti gli operatori – si legge in una delle
sentenze – tale da determinare una condotta commerciale
condivisa”; e “lo scambio di informazioni ha potuto facilitare
la collusione contribuendo alla comprensione reciproca di un
sistema di ricompensa/punizione caratteristico degli accordi
collusivi”. In tema di proporzione della sanzione in rapporto
alla gravità delle condotte contestate, per i giudici, essendo
le multe corrispondenti all’1,13% del fatturato totale mondiale
di Q8 e inferiori all’1% del fatturato totale mondiale di Eni,
“non sussistono i presupposti per una riduzione giudiziale, ai
fini della quale occorre verificare le condizioni economiche e,
soprattutto, ponderare il risultato di utile o di perdita di
esercizio nel cui quadro la sanzione viene comminata”. Cosa
diversa quanto alla sanzione inflitta a Esso Italiana che
corrisponde al 6,59% del fatturato totale mondiale. Regione per
la quale, il Tar, ritenendo che “Tale disparità risulta
totalmente priva di motivazione”, ha ravvisato i presupposti per
una riduzione giudiziale, affidandone la ridterminazione alla
stessa Autorità.
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