Nessuna illegittimità nel
provvedimento con il quale l’Antitrust nel giugno 2024 ha
sanzionato per complessivi 6 milioni di euro Dr Automobiles Srl
e la sua controllata DR Service & Parts Srl, accusandole di
pratiche commerciali scorrette. L’ha deciso il Tar del Lazio con
sentenza.
L’Autorità contestò due pratiche commerciali specifiche: la
prima consistente nella rappresentazione e pubblicizzazione
ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle vetture a
marchio Dr ed Evo; la seconda (contestata a DR Service & Parts),
invece, era inerente al non adeguato approvvigionamento dei
pezzi di ricambio e alla mancata assistenza post-vendita.
Rispondendo alla censura relativa al luogo di produzione, il
Tar, pur precisando come “sicuramente sia il fondatore della
società, sia quest’ultima, siano italiani”, ha ritenuto che nel
caso specifico “è emerso chiaramente – si legge nella sentenza
sul ricorso principale – come le autovetture non siano state
fabbricate in Italia: difatti, nello stabilimento di Macchia
d’Isernia sono state effettuate solamente delle minime
rifiniture su veicoli completi e marcianti. Pertanto, le
enfatiche comunicazioni commerciali facenti leva sull’italianità
delle vetture appaiono ingannevoli”. Cosa, questa, che ha
portato i giudici a ritenere “pienamente provata la pratica
ingannevole atteso che nel primo momento di contatto tra
professionista e consumatore sono state fornite delle
informazioni, inerenti all’origine del prodotto
commercializzato, non veritiere o comunque fuorvianti”.
Quanto alla seconda pratica commerciale contestata e
sanzionata, il Tar, premettendo come “evidente come la società
DR Automobiles abbia fornito un evidente contributo causale,
quanto meno in termini di agevolazione, alla commissione del
fatto illecito da parte di DR Service & Parts”, ha osservato
come “il complesso degli elementi raccolti durante l’istruttoria
dimostri compiutamente la sussistenza della pratica commerciale
contestata. Invero, va osservato come l’Autorità abbia chiarito
la portata oggettiva dei ritardi nelle consegne dei ricambi e
della mancata assistenza post-vendita”.
Ecco che allora “come evidenziato dall’Agcm”, l’Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato, “la mancata
disponibilità dei ricambi è imputabile esclusivamente
all’odierna ricorrente che ha perseguito una strategia
commerciale rivolta principalmente alla vendita di nuove
vetture, piuttosto che alla predisposizione di tutte le misure
idonee a soddisfare le esigenze dei consumatori”; e “tutte le
difese spese non sono in grado di capovolgere la logica
ricostruzione dell’illecito”.
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