Tar annulla parte decreto su Registro elettronico Ncc

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Il Ministero dei Trasporti non potrà imporre sugli esercenti il servizio di Ncc alcun obbligo che ne comprima la autonomia imprenditoriale. Così il Tar del Lazio in tre pressoché identiche sentenze con le quali ha annullato parte del decreto ministeriale con il quale è stato introdotto il Registro elettronico Ncc Taxi. La decisione fa riferimento all’accoglimento parziale dei ricorsi proposti da Muoversì-Federazione noleggio con conducente, Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile, Comitato Sindacale Ncc Fiumicino, Associazione Aggregazione Noleggiatori con Conducenti, Associazione Fion Associazione di Categoria Federnoleggio Confesercenti, Federazione Italiana di Noleggio Imprese Auto e Bus con conducenti, Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità – Anc, Associazione Ncc Verona, Federazione Imprese Autonoleggio con conducente e Associazione Campana Noleggio con conducente e alcuni esercenti l’attività di Ncc.
    La contestazione formale aveva ad oggetto il Decreto ministeriale dell’ottobre 2024 e della Circolare applicativa; numerose le censure proposte, ricostruite dai giudici in sentenza tortuose e complesse.     Il Tar ha ritenuto tra l’altro fondati i motivi di ricorso con i quali si contestava la legittimità delle previsioni contenute nello specifico articolo del Decreto che disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio elettronico per i titolari di licenza Ncc. Per i giudici, “l’imposizione di uno specifico vincolo temporale tra la prenotazione e l’inizio del servizio, non può essere considerata una specifica del foglio di servizio in formato elettronico, sostanziandosi in un vero e proprio vincolo conformativo dell’attività dei vettori Ncc e finendo così per assumere una indebita connotazione di carattere larvatamente regolatorio”; e “la circostanza per cui l’operatività di tale vincolo sia correlata alle specifiche modalità di funzionamento della applicazione informatica – in quanto la registrazione della bozza del foglio di servizio è consentita solo fino a 20 minuti prima dell’inizio del servizio stesso – costituisce un mero espediente con il quale le amministrazioni ministeriali hanno tentato di ricondurre nell’alveo della delega legislativa un (nuovo) limite all’esercizio dell’attività degli esercenti il servizio di Ncc non previsto, né consentito dal legislatore”. E le stesse considerazioni sono state dal Tar estese anche al tema della partenza del servizio “essendo del pari illegittima la previsione ministeriale con cui si richiede agli esercenti il servizio di Ncc di far coincidere la partenza di un nuovo servizio ‘con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento'”. Ad avviso dei giudici, infatti, l’illegittimità di questa limitazione “si deve anche al fatto che la stessa finisce per reintrodurre, in maniera indebita e surrettizia, l’obbligo per i vettori Ncc di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, nonostante un siffatto obbligo sia già stato dichiarato costituzionalmente non legittimo dalla Corte costituzionale”. Da quanto deciso, deriva il fatto che “Le amministrazioni resistenti, ai fini della corretta riedizione del potere amministrativo di cui si tratta nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente pronuncia giurisdizionale, non potranno imporre sugli esercenti il servizio di Ncc alcun obbligo che ne comprima la autonomia imprenditoriale e che risulti sovrabbondante o disancorato dal perimetro del mandato normativo”. 
 La decisione del Tar del Lazio che ha annullato l’efficacia di alcune parti del decreto del Mit in tema di servizio Ncc è accolta con favore dal Codacons, che parla di “ordinanza positiva per gli utenti italiani”.”Dopo la bocciatura di ieri della Consulta – si legge in una nota dell’associazione dei consumatori – le decisioni del Mit in tema di Ncc vengono annullate anche dal Tar poiché introducevano restrizioni sproporzionate imponendo obblighi amministrativi eccessivi e violando i principi di libera concorrenza sanciti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria. Restrizioni che rischiavano di favorire unicamente i taxi penalizzando in modo diretto gli utenti, attraverso una riduzione del servizio di trasporto pubblico non di linea”.Per il Codacons si tratta di una decisione importante “perché esalta la libertà di impresa che si traduce nella libertà dei consumatori nelle scelte del servizio di cui usufruire”. 

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