Con una lunga e tortuosa sentenza il
Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per
revocazione – ovvero il mezzo d’impugnazione straordinario che
permette di contestare una sentenza passata in giudicato –
proposto da Volkswagen Group Italia Spa per contestare la
decisione con la quale lo stesso Consiglio di Stato aveva deciso
la vicenda della maximulta da 5 milioni di euro inflitta
dall’Antitrust nel 2016 per pratica commerciale scorretta
riferita all’allora scandalo denominato “Dieselgate”.
L’Agcm ritenne scorretta la pratica commerciale consistente:
nella commercializzazione sul mercato italiano di autoveicoli
diesel la cui omologazione era stata ottenuta attraverso
l’utilizzo di un impianto di manipolazione che permetteva ai
veicoli di ridurre i valori delle emissioni inquinanti in sede
di prove di omologazione, alterandone così i risultati;
nell’aver fornito ai consumatori informazioni ingannevoli in
ordine al carattere ecologico del prodotto ed alla conformità
dello stesso ai parametri concernenti le emissioni inquinanti.
Seguì un ricorso al Tar del Lazio (con il quale si segnalò la
violazione del principio del ‘ne bis in idem’ rispetto a
un’ordinanza-ingiunzione adottata dalla Procura tedesca di
Braunschweig), respinto dai giudici amministrativi. Nel giudizio
d’appello, il Consiglio di Stato propose rinvio pregiudiziale
d’interpretazione alla Corte di Giustizia UE, all’esito del
quale respinse l’impugnativa.
Adesso è arrivata la decisione del ricorso per revocazione
proposto da Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group
Italia Spa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile la
censura con la quale è stata dedotto l’errore in fatto della
decisione in quanto non è stato ritento applicabile il divieto
del ‘ne bis in idem’ in quanto la sanzione irrogata in Germania
non era prevista da norme europee o da norme nazionali di
derivazione europea. I giudici hanno infatti rilevato tra
l’altro che, secondo una costante giurisprudenza, “una sentenza
pronunciata in grado d’appello può essere impugnata per
revocazione se ‘è l’effetto di un errore di fatto risultante
dagli atti o documenti della causa'”; e “Affinché possa dirsi
sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è
necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato
determinante”.
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