Non spetta allo Stato adottare atti
che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di
noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con
mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i
soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata.
Valicando i limiti della competenza statale nella materia
«tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio
NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale
«trasporto pubblico locale». È quanto si legge nella sentenza
numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i
conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione
Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024
e le relative circolari attuative.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare,
con i richiamati atti, previsioni che: “introducono il vincolo
temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio
del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla
rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n.
21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di
durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via
indiretta attività di intermediazione; impongono infine
all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione
informatica ministeriale per la compilazione del foglio di
servizio elettronico».
Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è «una
misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta
a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza
indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi».
Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi
previsti da norme statali che sono state già dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del
2020.
Pertanto, anche il divieto di stipulare contratti di durata con
l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente
attività di intermediazione eccede il richiamato fine
antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale.
Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad
esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di
assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi
e a costi concordati.
Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia
«tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo
per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente
l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività
di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni
alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica
privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.
Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente
l’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto
pubblico locale», la Corte ha annullato nelle parti contestate
gli atti impugnati.
Automobile Magazine – Italia





































































































