E’ nullo il provvedimento con il
quale a metà dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili ha inflitto una sanzione da 125mila
euro alla Società Autostrada Tirrenica Spa per la violazione
dell’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività
annuale di manutenzione ordinaria. L’ha deciso con sentenza il
Tar del Lazio. Rispondendo al motivo di censura con il quale
si affermava che la sanzione inflitta avrebbe violato quanto
prescritto nella Convenzione specifica, laddove è prevista “una
sola fattispecie sanzionatoria che riguarda la manutenzione
straordinaria (e non quella ordinaria) e punisce esclusivamente
la ‘mancata presentazione al Concedente, per l’approvazione, dei
progetti di manutenzione straordinaria'”, il Tar ha accolto la
tesi difensiva. “In virtù dell’impianto normativo convenzionale
– si legge nella sentenza – si ricava, nella sostanza, che il
potere del MIT di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai
concessionari autostradali è circoscritto alla violazione degli
obblighi individuati nella Convenzione Unica, la quale tipizza
le violazioni che danno luogo a sanzioni, individuandole nel
dettaglio”; e nella sostanza “nessuna delle sanzioni ivi
previste riguarda specificamente la violazione dell’obbligo di
approvazione del programma di manutenzione ordinaria”.
Accolto poi il motivo di ricorso con il quale Sat lamentava che,
in relazione alle annualità prese a riferimento nel
provvedimento sanzionatorio (e dunque per gli esercizi dal 2015
al 2019), “non vi era alcun obbligo convenzionale per il
Concessionario di ottenere l’approvazione del piano dei lavori
di manutenzione ordinaria prima di avviarne l’esecuzione”. Per
il Tar “non risulta efficacemente contestato… che la ricorrente
ha presentato annualmente e tempestivamente il programma delle
manutenzioni; all’assolvimento di tale onere, però, non è
corrisposta alcuna attività istruttoria da parte
dell’Amministrazione concedente. Di conseguenza, l’affermata
potestà di approvazione avrebbe dovuto tradursi in concrete
determinazioni, anche, non secondariamente, in ragione di un
principio di leale collaborazione e in applicazione del rapporto
fiduciario che deve sussistere tra le parti della concessione.
Ma ciò, per quanto emerso in giudizio, non è accaduto, senza
plausibili giustificazioni”.
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